1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di alta montagna i comuni alpini situati a una quota altimetrica superiore ai 1.100 metri sul livello del mare:
a) per almeno il 70 per cento del territorio;
b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;
c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di alta montagna i comuni non alpini situati ad una quota altimetrica superiore agli 800 metri:
a) per almeno il 70 per cento del territorio;
b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;
c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere classificati come comuni di alta montagna.