Art. 4.
(Comuni di alta montagna).

      1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di alta montagna i comuni alpini situati a una quota altimetrica superiore ai 1.100 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di alta montagna i comuni non alpini situati ad una quota altimetrica superiore agli 800 metri:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

 

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          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere classificati come comuni di alta montagna.